Le presenti Condizioni Generali regolano i rapporti contrattuali tra Capitale Credito (di seguito «il Prestatore»), con sede a Lugano (Svizzera), e il cliente (di seguito «il Mutuatario») nell’ambito della concessione di crediti al consumo ai sensi della Legge federale sul credito al consumo del 23 marzo 2001 (LCC; RS 221.214.1).
Il Prestatore concede al Mutuatario un credito privato (prestito in contanti) per uso personale e privato. Il credito non può essere utilizzato per scopi professionali.
L’importo del credito viene versato sul conto bancario indicato dal Mutuatario dopo la scadenza del termine di recesso previsto dalla legge, generalmente entro 7-14 giorni dalla firma del contratto.
Ai sensi dell’articolo 16 della LCC, il Mutuatario dispone di un termine di 14 giorni di calendario dalla firma del contratto per recedere senza indicarne i motivi e senza alcuna spesa. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Mutuatario.
In caso di ritardo nel pagamento, il Prestatore può addebitare spese di sollecito e interessi di mora conformemente alla legge (5% all’anno). In caso di inadempienza prolungata, il contratto può essere risolto e il saldo reso immediatamente esigibile.
I dati personali del Mutuatario vengono trattati in conformità con la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e, se del caso, con il RGPD. Le informazioni sul credito vengono trasmesse alla Centrale d’informazione creditizia (ZEK) e all’IKO in conformità con gli obblighi di legge.
Il Prestatore si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali. Le modifiche saranno comunicate al Mutuatario per iscritto o per via elettronica ed entreranno in vigore dopo l’accettazione.
I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dal diritto svizzero. Il foro competente esclusivo è quello della sede del Prestatore (Lugano), salvo ricorso al Tribunale federale o ai fori imperativi previsti dalla LCC.
Capitale Credito
Via Luigi Lavizzari 4, 6900 Lugano, Svizzera
E-mail : contatto@capitalecredito.ch
Avviso legale obbligatorio
La concessione di un credito è vietata se comporta un indebitamento eccessivo (art. 3 LCC).
Versione in vigore al: 22 dicembre 2025