Termini e condizioni generali

Condizioni generali – Capitale Credito

Le presenti Condizioni Generali regolano i rapporti contrattuali tra Capitale Credito  (di seguito «il Prestatore»), con sede a Lugano (Svizzera), e il cliente (di seguito «il Mutuatario») nell’ambito della concessione di crediti al consumo ai sensi della Legge federale sul credito al consumo del 23 marzo 2001 (LCC; RS 221.214.1).

1. Oggetto del contratto

Il Prestatore concede al Mutuatario un credito privato (prestito in contanti) per uso personale e privato. Il credito non può essere utilizzato per scopi professionali.

2. Importo, durata e tasso di interesse

  • L’importo del credito è compreso tra CHF 3’000 e CHF 400’000.
  • La durata del credito è compresa tra 6 e 120 mesi.
  • Il tasso di interesse effettivo annuo è compreso tra il 3% e il 10,9% (tasso massimo legale in vigore). Il tasso esatto è fissato individualmente in base alla solvibilità del Mutuatario e indicato nel contratto di credito.
  • Esempio rappresentativo: per un credito di 10’000 CHF a un tasso d’interesse effettivo annuo del 7,9% su 12 mesi, l’importo totale dovuto ammonta a circa 10’400 CHF (interessi e spese inclusi).

3. Conclusione del contratto

  • La richiesta di credito viene effettuata online o con qualsiasi altro mezzo proposto dal Prestatore.
  • Il prestatore esamina la solvibilità del mutuatario (verifica ZEK, estratto dell’ufficio esecuzioni, prove di reddito, ecc.).
  • Il contratto è concluso solo dopo l’accettazione scritta da parte del Prestatore e la firma del contratto da parte di entrambe le parti.
  • La concessione di un credito è vietata se comporta un indebitamento eccessivo del mutuatario (art. 3 LCC).

4. Versamento del credito

L’importo del credito viene versato sul conto bancario indicato dal Mutuatario dopo la scadenza del termine di recesso previsto dalla legge, generalmente entro 7-14 giorni dalla firma del contratto.

5. Diritto di recesso

Ai sensi dell’articolo 16 della LCC, il Mutuatario dispone di un termine di 14 giorni di calendario dalla firma del contratto per recedere senza indicarne i motivi e senza alcuna spesa. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Mutuatario.

6. Rimborso

  • Il rimborso avviene tramite rate mensili costanti comprendenti capitale e interessi.
  • Le scadenze vengono addebitate automaticamente tramite LSV o Debit Direct (autorizzazione firmata dal Mutuatario).
  • Il Mutuatario può rimborsare il credito in anticipo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. Gli interessi vengono quindi ridotti proporzionalmente. È possibile addebitare un indennizzo massimo dell’1% se la durata residua supera i 12 mesi.

7. Spese

  • Non vengono addebitate spese amministrative per l’esame della domanda.
  • Eventuali spese amministrative o di sollecito sono indicate chiaramente nel contratto.

8. Mancato pagamento

In caso di ritardo nel pagamento, il Prestatore può addebitare spese di sollecito e interessi di mora conformemente alla legge (5% all’anno). In caso di inadempienza prolungata, il contratto può essere risolto e il saldo reso immediatamente esigibile.

9. Protezione dei dati

I dati personali del Mutuatario vengono trattati in conformità con la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e, se del caso, con il RGPD. Le informazioni sul credito vengono trasmesse alla Centrale d’informazione creditizia (ZEK) e all’IKO in conformità con gli obblighi di legge.

10. Modifica delle condizioni

Il Prestatore si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali. Le modifiche saranno comunicate al Mutuatario per iscritto o per via elettronica ed entreranno in vigore dopo l’accettazione.

11. Diritto applicabile e foro competente

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dal diritto svizzero. Il foro competente esclusivo è quello della sede del Prestatore (Lugano), salvo ricorso al Tribunale federale o ai fori imperativi previsti dalla LCC.

12. Contatti

Capitale Credito

Via Luigi Lavizzari 4, 6900 Lugano, Svizzera

E-mail : contatto@capitalecredito.ch

Avviso legale obbligatorio

La concessione di un credito è vietata se comporta un indebitamento eccessivo (art. 3 LCC).

Versione in vigore al: 22 dicembre 2025